Cass. pen. n. 3264 del 16 settembre 1994

Testo massima n. 1


Il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p. è ammesso solo per violazione di legge, onde deve dichiararne l'inammissibilità, qualora esso sia proposto esclusivamente per vizio di motivazione a norma dell'art. 606, lettera e), seconda ipotesi, stesso codice.

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