Cass. civ. n. 5782 del 04 marzo 2024

Testo massima n. 1


LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE Locazione ad uso non abitativo - Mancato rilascio al locatore dell'immobile alla scadenza del precedente contratto di locazione in scadenza - Impossibilità sopravvenuta della prestazione di consegna al nuovo conduttore - Esclusione.


In tema di locazione ad uso diverso da quello abitativo, l'inottemperanza del precedente locatario all'obbligazione di rilascio alla scadenza del contratto non può essere dedotta quale sopravvenuta impossibilità della prestazione ex art. 1256 c.c. per escludere l'inadempimento del locatore all'obbligazione di consegnare l'immobile al conduttore nel termine pattuito.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 8766 del 2019

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1256
Cod. Civ. art. 1571
Cod. Civ. art. 1575
Cod. Civ. art. 1218

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