Cass. pen. n. 4693 del 30 marzo 1995

Testo massima n. 1


Il termine per l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere prevista dall'art. 424 c.p.p. decorre, salva l'eventualità contemplata nel secondo comma di detto articolo (redazione e lettura integrale della sentenza all'atto della decisione), dal momento in cui viene comunicato o notificato l'avviso di deposito, nulla rilevando in contrario la previsione di un termine speciale per la redazione (quando questa non sia immediata), della motivazione a sostegno della sentenza in questione.

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