Cass. civ. n. 5788 del 24 febbraio 2023

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE Cessione di ramo d’azienda - Illegittimità della cessione - Periodo intercorrente tra la cessione e la pubblicazione del provvedimento giudiziale - Diritto del lavoratore ceduto alla retribuzione - Esclusione - Diritto al risarcimento del danno subito a causa dell’ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di ricevere la prestazione - Sussistenza - Insorgenza - A partire dalla costituzione in mora del datore - Fattispecie.


Nell'ipotesi di cessione di ramo d'azienda, di cui sia giudizialmente accertata l'illegittimità con ripristino del rapporto di lavoro con il cedente, il lavoratore ceduto non ha diritto alla retribuzione per il periodo intercorrente tra la data di cessione e quella della pubblicazione del provvedimento giudiziale di illegittimità della cessione stessa, potendo ottenere il risarcimento del danno subìto a causa dell'ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di ricevere la prestazione, detratto l'eventuale "aliunde perceptum", soltanto a partire dal momento in cui il lavoratore medesimo abbia provveduto a costituire in mora il predetto datore ex art. 1217 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito con la quale era stata rigettata la pretesa risarcitoria avanzata dalla lavoratrice, per avere quest'ultima effettuato la messa in mora - non ravvisata nel ricorso giudiziale con il quale era stata impugnata la cessione - in data successiva alla declaratoria di illegittimità della cessione in questione).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 35982 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1217 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1223
Cod. Civ. art. 2112

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