Cass. civ. n. 5812 del 27 febbraio 2023

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Atti di disposizione a titolo oneroso anteriori all'insorgenza del credito - "Animus nocendi" - Dolo specifico - Necessità - Esclusione - Dolo generico - Sufficienza.


In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'"animus nocendi" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. è sufficiente il mero dolo generico e, cioè, la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato ai creditori, non essendo invece necessaria la ricorrenza del dolo specifico, vale a dire la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni creditorie.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 24757 del 2008

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2901 com. 1

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