Cass. pen. n. 9479 del 22 ottobre 1997
Testo massima n. 1
Non esiste rapporto di specialità tra la norma incriminatrice di cui all'art. 633 c.p. (invasione di terreni ed edifici) e l'illecito amministrativo previsto dall'art. 20 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (occupazione della sede stradale), essendo diversa l'obbiettività giuridica delle due norme; la disposizione penale, infatti, è posta a tutela del patrimonio e quella amministrativa a garanzia della sicurezza della circolazione stradale. (Alla stregua di tale principio la Corte ha annullato la sentenza pretorile che aveva ritenuto, ai sensi dell'art. 9 della L. 24 novembre 1981, n. 689, doversi ipotizzare esclusivamente un illecito amministrativo nell'installazione abusiva di una gru su parte della sede stradale).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi