Cass. civ. n. 5817 del 05 marzo 2024

Testo massima n. 1


COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Competenza per territorio - Onere di contestazione del convenuto relativo a tutti i possibili criteri di collegamento territoriale - Eccezione - Espressa indicazione dell'attore di voler radicare la competenza territoriale


In tema di competenza per territorio derogabile, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, il principio in base al quale grava sulla parte che eccepisce l'incompetenza l'onere di contestare tutti i possibili criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. subisce un'eccezione ove l'attore indichi espressamente di volere radicare la competenza territoriale in forza di un determinato criterio, in tal caso dovendo il convenuto contestare solo quel criterio, non potendosi addossare su di lui l'onere di di contestare criteri di collegamento esclusi dall'attore.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16284 del 2019

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

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