Cass. civ. n. 5817 del 5 marzo 2024

Testo massima n. 1


COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO


Competenza per territorio - Onere di contestazione del convenuto relativo a tutti i possibili criteri di collegamento territoriale - Eccezione - Espressa indicazione dell'attore di voler radicare la competenza territoriale


In tema di competenza per territorio derogabile, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, il principio in base al quale grava sulla parte che eccepisce l'incompetenza l'onere di contestare tutti i possibili criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. subisce un'eccezione ove l'attore indichi espressamente di volere radicare la competenza territoriale in forza di un determinato criterio, in tal caso dovendo il convenuto contestare solo quel criterio, non potendosi addossare su di lui l'onere di di contestare criteri di collegamento esclusi dall'attore.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Ricerca articolo

Massime correlate

Precedenti: Cass. civ. n. 16284/2019

Ricerca altre sentenze