Cass. civ. n. 5827 del 27 febbraio 2023

Testo massima n. 1


OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO Promessa di pagamento - Inversione dell’onere della prova del rapporto fondamentale - Produzione con il ricorso monitorio di una fattura unitamente ad un assegno - Rinuncia implicita al beneficio - Esclusione - Ragioni.


In tema di promessa di pagamento, la produzione, con il ricorso monitorio, di una fattura unitamente ad un assegno non implica la rinuncia implicita al beneficio della dispensa dall'onere di provare il rapporto fondamentale, poiché la volontà abdicativa deve essere espressa in modo inequivoco, mentre la fattura, pur essendo documento idoneo "ex lege" all'emissione del decreto ingiuntivo, non costituisce prova, in senso proprio, del credito nel successivo giudizio di opposizione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 14773 del 2019

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1988
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 634 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

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