Cass. civ. n. 1980 del 13 ottobre 1970

Testo massima n. 1


Nel caso che le parti contraenti abbiano concordato il diritto di recesso, mediante la corresponsione della caparra o del doppio di questa (caparra penitenziale), il contratto si risolve per semplice volontà di una delle parti, senza che occorra accertare la inadempienza. In tale ipotesi per l'acquisizione della caparra o per il sorgere dell'obbligo del pagamento del doppio di essa non è necessario l'esperimento dell'azione di risoluzione.

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