Cass. pen. n. 5842 del 22 gennaio 2025
Testo massima n. 1
STUPEFACENTI - IN GENERE - Fatto di lieve entità - Circostanza speciale di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. n. 309 del 1990 - Non occasionalità della condotta - Nozione - Conseguenze.
In tema di stupefacenti, l'elemento specializzante della non occasionalità della condotta, integrante l'aggravante speciale di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotta dall'art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, ricorre nel caso in cui l'agente, al momento del fatto, abbia già riportato almeno un precedente specifico, sicché la circostanza deve ritenersi ascritta in fatto ove sia contestata la recidiva specifica.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST.
DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legge 15/09/2023 num. 123 art. 4 com. 3
Legge 13/11/2023 num. 159 art. 1