Cass. civ. n. 2244 del 27 febbraio 1995

Testo massima n. 1


In difetto di espressa previsione normativa e, comunque, di uno specifico mandato dei singoli associati, le organizzazioni sindacali non sono legittimate alle rinunzie, transazioni o conciliazioni relative a diritti dei lavoratori; peraltro l'accordo sindacale che comporti rinunzia a diritti dei lavoratori è vincolante non solo nei confronti di quelli che lo hanno sottoscritto o che abbiano conferito un apposito mandato con rappresentanza alle organizzazioni sindacali stipulanti, ma anche nei confronti di coloro che vi abbiano prestato successiva acquiescenza, ovvero l'abbiano ratificato.

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