Cass. civ. n. 585 del 10 gennaio 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Processo tributario - Art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 - Ricorso - Notifica a mezzo posta - Conseguenze.


Nel processo tributario, la notifica del ricorso in primo grado eseguita nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione a mezzo posta e non con la modalità telematica, pur nella vigenza dell'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - efficace, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 16, comma 5, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, dal 24 ottobre 2018 al 15 settembre 2022 e con riguardo ai ricorsi notificati dal 1 luglio 2019 - non è inesistente, ma nulla, come tale sanabile, per il principio del raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., in caso di costituzione della parte.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 26511 del 2022

Normativa correlata

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis com. 3 CORTE COST.
Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 16 com. 5
Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

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