Cass. civ. n. 5850 del 05 marzo 2024

Testo massima n. 1


EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA Rivendita di immobili oggetto di convenzione ex art. 35 l. n. 865 del 1971 - Soggezione al vincolo reale del prezzo massimo consentito - Rilevanza della differenza tra cessione del diritto di superficie e cessione del diritto di proprietà - Esclusione - Fondamento.


In tema di rivendita di immobili oggetto di convenzione ex art. 35 l. n. 865 del 1971, ai fini della soggezione al vincolo reale del prezzo massimo consentito, è da escludersi la rilevanza della differenza tra cessione del diritto di proprietà e cessione del diritto di superficie, dal momento che i corrispettivi delle concessioni di superficie ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 377 del 2024

Normativa correlata

Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 952

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