Cass. civ. n. 5851 del 05 marzo 2024
Testo massima n. 1
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - VERBALI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI Verbale ispettivo - Rilievo nel giudizio previdenziale - Atto amministrativo sindacabile sotto il profilo della legittimità - Esclusione - Fonte di prova liberamente valutabile - Configurabilità.
Nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, bensì come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 11/08/1993 num. 375 art. 8 CORTE COST.