Cass. civ. n. 8106 del 9 agosto 1990
Testo massima n. 1
La rinnovazione del licenziamento in base agli stessi motivi addotti a giustificazione di un licenziamento precedente, inficiato da nullità o comunque inefficace, non è in linea generale preclusa, risolvendosi detta rinnovazione nel compimento di un negozio diverso dal precedente ed esulando, quindi, l'ipotesi d'inammissibilità della convalida di negozio nullo (art. 1423 c.c.).