Cass. pen. n. 36366 del 22 settembre 2003
Testo massima n. 1
Sussiste il reato di cui all'art. 635 c.p. quando l'azione di danneggiamento colpisce una cosa che per destinazione funzionale deve essere ritenuta in comproprietà con le persone offese che di fatto ne avevano il possesso ed il godimento. (Fattispecie relativa al danneggiamento di un portone d'ingresso che consentiva l'accesso in un androne di cui le persone offese avevano il possesso ed il godimento).
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