Cass. pen. n. 4900 del 18 novembre 2003
Testo massima n. 1
Ai fini della sussistenza del delitto di distribuzione o divulgazione di materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento di minori degli anni diciotto (art. 600 ter, comma 3, c.p.) occorre che il materiale sia inserito in un sito accessibile a tutti al di fuori di un canale privilegiato o sia, comunque, propagato ad un numero indeterminato di destinatari. Di conseguenza, quando la cessione avviene attraverso un canale di discussione (cosiddetta chat line) è necessario verificare se il programma consenta a chiunque si colleghi la condivisione di cartelle, archivi, documenti contenenti le foto pornografiche in questione, in modo da essere accessibile a chiunque e da potere essere preso direttamente senza formalità rivelatrici di una volontà specifica e positiva. Laddove, invece, il prelievo avvenga solo a seguito della manifestazione di volontà dichiarata nel corso di una conversazione privata, si versa nella più lieve ipotesi dì cui all'art. 600 ter, quarto comma, c.p.
Testo massima n. 2
Poiché l'acquirente di modici quantitativi di sostanza stupefacente può in linea di principio assumere la veste di indagato, sono inutilizzabili contro di lui le dichiarazioni rese senza le garanzie difensive ai fini della contestazione del reato di falsa testimonianza.