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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 16679 del 24 agosto 2004

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 16679 del 24 agosto 2004

Testo massima n. 1

L’errore, quale vizio della volontà, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà, a cagione della quale la parte si sia indotta a manifestare la propria volontà. Pertanto, l’effetto invalidante dell’errore è subordinato, prima ancora che alla sua essenzialità o riconoscibilità, alla circostanza [ della cui prova è onerata la parte che deduce il vizio del consenso ] che la volontà sia stata manifestata in presenza di tale falsa rappresentazione. [ Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l’errore in relazione alla condotta di un assicurato che aveva prima richiesto all’INPS la costituzione di una posizione assicurativa e poi all’INAIL la corresponsione dell’assegno vitalizio, richiesta, quest’ultima, che veniva a precludere la costituzione della posizione presso l’INPS ].

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