14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2844 del 7 maggio 1982
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in Massimario
Testo massima n. 1
L’errore di fatto o di diritto, quale causa di annullamento del contratto, deve essere, oltre che essenziale, cioè tale da determinare la parte a concludere il contratto, anche riconoscibile dall’altro contraente, nel senso che questi, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto e alle qualità dei contraenti, avrebbe dovuto rilevarlo, adoperando la normale diligenza.
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