Cass. pen. n. 15610 del 5 maggio 2006

Testo massima n. 1


Il reato previsto dall'art. 633 c.p. punisce la condotta di colui che si introduce deliberatamente dall'esterno nel terreno o nell'edificio altrui, al fine di occuparlo o di trarne altrimenti profitto, per cui deve escludersi che integri il reato la semplice permanenza nel fondo o nell'edificio altrui, contro la volontà dell'avente diritto, non preceduta dall'attività di invasione.

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