Cass. civ. n. 5921 del 27 febbraio 2023
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - RINUNCIA
Effetto estintivo immediato - Configurabilità - Successivo provvedimento del giudice – Natura dichiarativa - Sussistenza - Conseguenze in tema di intervento nella procedura esecutiva.
L'estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il relativo provvedimento del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa, con la conseguenza che, dopo il deposito dell'atto di rinuncia, non è più ammesso l'intervento di altri creditori.
Riferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 629
Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST. PENDENTE