Cass. civ. n. 5921 del 27 febbraio 2023
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - RINUNCIA Effetto estintivo immediato - Configurabilità - Successivo provvedimento del giudice – Natura dichiarativa - Sussistenza - Conseguenze in tema di intervento nella procedura esecutiva.
L'estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il relativo provvedimento del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa, con la conseguenza che, dopo il deposito dell'atto di rinuncia, non è più ammesso l'intervento di altri creditori.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 629
Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST. PENDENTE