Cass. civ. n. 2052 del 28 marzo 1984
Testo massima n. 1
In ipotesi di clausola contrattuale affetta da errore (di diritto) la mera conoscenza della stessa da parte dei contraenti non comporta di per sé la riconoscibilità di quell'errore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale i giudici del merito, pur avendo esattamente affermato l'essenzialità di un errore di diritto in forza del quale si era data attuazione ad una clausola negoziale affetta da nullità, avevano poi omesso di indagare adeguatamente sulla riconoscibilità dell'errore stesso).
Testo massima n. 2
L'art. 1429 n. 4 c.c. nello stabilire, per il giudizio di essenzialità dell'errore di diritto, che lo stesso costituisca ragione unica o principale del negozio, attribuisce in tal modo efficacia anche ai motivi soggettivi, che possono conseguentemente reagire sulla validità del negozio, anche se la causa di questo non viene meno per effetto dell'errore. (Nella specie, sancendo tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano ritenuto l'essenzialità di un errore di diritto consistito nell'avere dato esecuzione ad una clausola di un bando di concorso che, prevedendo come titolo preferenziale per l'assunzione la residenza nello stesso luogo di lavoro, era perciò affetto da nullità per contrasto con norme imperative).
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