Cass. civ. n. 1706 del 5 maggio 1977
Testo massima n. 1
Al fine dell'annullamento del contratto per errore essenziale di uno dei contraenti, è sufficiente la riconoscibilità di tale vizio del consenso da parte dell'altro contraente, secondo i criteri di cui all'art. 1431 c.c., e, pertanto, rimane irrilevante ogni indagine sul momento dell'effettiva conoscenza dell'errore medesimo.