Cass. civ. n. 3472 del 27 novembre 1972

Testo massima n. 1


Affinché l'errore, ancorché essenziale, possa rendere annullabile il negozio, è necessario che sussista la sua riconoscibilità, e cioè la possibilità che esso sia riconosciuto dall'altro contraente. Esso si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto e alle qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.

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