14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7394 del 19 marzo 2008
Testo massima n. 1
Il contratto può essere annullato ai sensi dell’art. 1434 c.c. qualora la volontà del contraente sia stata alterata dalla coazione, fisica o psichica, proveniente dalla controparte o da un terzo, requisiti che non ricorrono ove la determinazione del lavoratore – e la conseguente rinunzia ad una porzione dei compensi maturati – sia stata provocata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza. [ Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, avente ad oggetto un complesso rapporto economico relativo al conseguimento di un contributo ministeriale per la costruzione di un pastificio e di altri stabilimenti, ha ritenuto che la decisione del lavoratore di sottoscrivere un atto di rinunzia alle pretese economiche già avanzate, adottata a seguito delle personali preoccupazioni sulla propria situazione economica e sul buon fine dei progetti di costruzione degli opifici, rispondesse a scelte individuali e spontanee ].
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Testo massima n. 2
Nel procedimento innanzi alla Corte di cassazione ove il difensore abbia revocato il domicilio eletto in Roma, il cancelliere, ai sensi dell’art. 366, comma secondo, c.p.c., è tenuto a comunicare l’avviso della data dell’udienza ex art. 377, comma secondo, c.p.c., mediante notificazione presso la cancelleria della Corte, senza che assuma rilievo — in quanto priva di rilevanza probatoria ed inidonea a fornire garanzie di certezza — la dichiarazione resa dall’ufficiale giudiziario dell’esistenza di un eventuale nuovo domicilio dell’avvocato.
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