Cass. civ. n. 7394 del 19 marzo 2008

Testo massima n. 1


Il contratto può essere annullato ai sensi dell'art. 1434 c.c. qualora la volontà del contraente sia stata alterata dalla coazione, fisica o psichica, proveniente dalla controparte o da un terzo, requisiti che non ricorrono ove la determinazione del lavoratore - e la conseguente rinunzia ad una porzione dei compensi maturati - sia stata provocata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, avente ad oggetto un complesso rapporto economico relativo al conseguimento di un contributo ministeriale per la costruzione di un pastificio e di altri stabilimenti, ha ritenuto che la decisione del lavoratore di sottoscrivere un atto di rinunzia alle pretese economiche già avanzate, adottata a seguito delle personali preoccupazioni sulla propria situazione economica e sul buon fine dei progetti di costruzione degli opifici, rispondesse a scelte individuali e spontanee). .

Testo massima n. 2


Nel procedimento innanzi alla Corte di cassazione ove il difensore abbia revocato il domicilio eletto in Roma, il cancelliere, ai sensi dell'art. 366, comma secondo, c.p.c., è tenuto a comunicare l'avviso della data dell'udienza ex art. 377, comma secondo, c.p.c., mediante notificazione presso la cancelleria della Corte, senza che assuma rilievo — in quanto priva di rilevanza probatoria ed inidonea a fornire garanzie di certezza — la dichiarazione resa dall'ufficiale giudiziario dell'esistenza di un eventuale nuovo domicilio dell'avvocato.

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