Cass. pen. n. 43108 del 18 novembre 2008

Testo massima n. 1


Al giudice d'appello, diversamente da quanto accade allorché vi sia stata condanna per un fatto diverso, non è consentito annullare la sentenza di primo grado rimettendo gli atti al pubblico ministero, in ragione dell'omessa considerazione di una circostanza aggravante pur contestata all'imputato.

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