Cass. civ. n. 5947 del 28 febbraio 2023

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - IN GENERE Prova formata nel processo penale in violazione di regole a garanzia del contraddittorio - Ammissibilità quale prova atipica nel processo civile - Ragioni - Fattispecie.


La prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare. (Fattispecie relativa alla produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel procedimento penale).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 8459 del 2020

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST.

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