Cass. pen. n. 3194 del 23 gennaio 2009

Testo massima n. 1


In tema di pornografia minorile, la condotta di divulgazione e diffusione nella rete "Internet" di materiale pornografico presuppone la consapevole detenzione del materiale stesso. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta involontaria la divulgazione e diffusione via internet di "files" pedopornografici compiute automaticamente dal programma di condivisione dati installato sul computer dell'indagato, in quanto tali "files" erano stati rinvenuti nella memoria "cache" e non all'interno di una cartella).

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE