Cass. pen. n. 11082 del 23 marzo 2010
Testo massima n. 1
In tema di pornografia minorile, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di divulgazione di materiale pedopornografico, implica la volontà consapevole di divulgare o diffondere lo stesso. (La Corte, in applicazione di tale principio, ha precisato che l'utilizzo, per lo scaricamento di "files" da "Internet", di un determinato tipo di programma di condivisione, quale "Emule" o simili, non è sufficiente di per sé a far ritenere provata la volontà altresì di diffusione del materiale).