Cass. civ. n. 1578 del 7 marzo 1984

Testo massima n. 1


Le irregolarità relative al procedimento di formazione di un contratto stipulato dalla pubblica amministrazione, quali la mancanza del decreto ministeriale di approvazione e della registrazione alla Corte dei conti, possono essere dedotte, ai fini dell'annullamento del contratto, soltanto dalla pubblica amministrazione stessa, nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE