Cass. pen. n. 21392 del 7 giugno 2010

Testo massima n. 1


Il carattere pornografico o meno di immagini ritraenti un minore costituisce apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito, in quanto tale sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da una motivazione immune da vizi logici e giuridici.

Testo massima n. 2


Lo sfruttamento pornografico di minori non richiede, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 600-ter, comma terzo, c.p., la commissione di atti sessuali, attivi o passivi, sulla vittima o da parte di quest'ultima. (Fattispecie di realizzazione di "books" fotografici ritraenti una minore in pose equivoche in cui la Corte ha precisato che il nudo è vietato non solo quando appaia indirizzato a risvegliare un interesse di carattere sessuale, ma anche quando abbia connotazioni artistiche o commerciali che nessun collegamento possono avere con la "pornografia").

Testo massima n. 3


Integra il delitto di sfruttamento sessuale di minori la realizzazione di raccolte di fotografie ritraenti immagini di minori in pose sessualmente equivoche, non rilevando, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 600-ter, comma terzo, c.p., il carattere o la finalità pubblicitarie. (Fattispecie di realizzazione di "books" fotografici, in cui la Corte ha precisato che dette condotte non solo mercificano il corpo umano, ma invadono la sfera sessuale e la connotano di significati erotici distorcenti che vengono sfruttati da parte di chi produce e utilizza i documenti così formati).

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