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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 13959 del 23 ottobre 2000

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 13959 del 23 ottobre 2000

Testo massima n. 1

La violazione dell’articolo 7 della legge n. 300 del 1970 non dà luogo a nullità del recesso ma lo rende ingiustificato; la medesima deve essere pertanto ricondotta alla previsione di annullabilità di cui all’articolo 18, primo comma della legge cit. e l’azione di impugnazione è soggetta alla prescrizione quinquennale ai sensi dell’articolo 1442, primo comma c.c.

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