Cass. civ. n. 10989 del 10 dicembre 1996

Testo massima n. 1


Nel sistema del codice vigente la spendita del nome del rappresentato deve essere espressa, nel senso cioè che chi contratta per conto altrui deve portare a conoscenza dell'altro contraente che egli agisce non solo nell'interesse, ma anche nel nome di un soggetto diverso il quale, in tal modo, acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dal contratto.

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