Cass. civ. n. 10989 del 10 dicembre 1996
Testo massima n. 1
Nel sistema del codice vigente la spendita del nome del rappresentato deve essere espressa, nel senso cioè che chi contratta per conto altrui deve portare a conoscenza dell'altro contraente che egli agisce non solo nell'interesse, ma anche nel nome di un soggetto diverso il quale, in tal modo, acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dal contratto.