Cass. pen. n. 7980 del 2 marzo 2011

Testo massima n. 1


In tema di danneggiamento, l'aggravante speciale configurata per il fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia (art. 635, comma secondo, n. 1, c.p.) sussiste in ogni caso nel quale vi sia stata contestualità tra l'azione di danneggiamento e la condotta violenta o minacciosa, anche quando la seconda non risulti strumentale alla realizzazione della prima. (In motivazione la Corte ha osservato che la "ratio" dell'aumento di pena e della procedibilità d'ufficio, che si connettono all'integrazione della circostanza, risiede nella maggiore pericolosità manifestata dall'agente nell'esecuzione del reato).

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