Cass. civ. n. 5978 del 06 marzo 2024
Testo massima n. 1
DIVISIONE - IN GENERE (DIVISIONE CONVENZIONALE) Divisione - In genere - Frutti prodotti dal bene assegnato al condividente - Separazione anteriore o successiva al momento della divisione - Disciplina rispettiva.
In tema di divisione ereditaria i frutti naturali della cosa comune già separati al momento della divisione sono di proprietà di tutti i partecipanti, in conformità del disposto degli artt. 820, 821 c.c. e non possono quindi, salva diversa volontà delle parti, diventare di proprietà esclusiva del condividente cui sia stato assegnato il bene che li ha prodotti. Invece, nell'ipotesi in cui i frutti stessi non siano stati ancora separati al momento della divisione, è operante l'efficacia retroattiva dall'art. 757 c.c., con la conseguenza che il condividente assegnatario ha il diritto di percepire per l'intero i frutti stessi anche se riferibili al periodo in cui il bene che li ha prodotti era comune.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 820
Cod. Civ. art. 821