Cass. civ. n. 5978 del 6 marzo 2024

Testo massima n. 1


DIVISIONE - IN GENERE (DIVISIONE CONVENZIONALE)


Divisione - In genere - Frutti prodotti dal bene assegnato al condividente - Separazione anteriore o successiva al momento della divisione - Disciplina rispettiva.


In tema di divisione ereditaria i frutti naturali della cosa comune già separati al momento della divisione sono di proprietà di tutti i partecipanti, in conformità del disposto degli artt. 820, 821 c.c. e non possono quindi, salva diversa volontà delle parti, diventare di proprietà esclusiva del condividente cui sia stato assegnato il bene che li ha prodotti. Invece, nell'ipotesi in cui i frutti stessi non siano stati ancora separati al momento della divisione, è operante l'efficacia retroattiva dall'art. 757 c.c., con la conseguenza che il condividente assegnatario ha il diritto di percepire per l'intero i frutti stessi anche se riferibili al periodo in cui il bene che li ha prodotti era comune.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 757
Cod. Civ. art. 820
Cod. Civ. art. 821

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Conformi: Cass. civ. n. 2975/1991

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