Cass. pen. n. 598 del 10 novembre 2023

Testo massima n. 1


REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA - Rifiuto di fornire i documenti di identità e di rendere le proprie generalità - Perfezionamento - Indicazioni fornite successivamente o conoscenza del soggetto da parte del pubblico ufficiale - Rilevanza - Esclusione.


Il reato di cui all'art. 651 cod. pen. si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni circa la propria identità personale, per cui è irrilevante, ai fini dell'integrazione dell'illecito, che tali indicazioni vengano fornite successivamente o che l'identità del soggetto fosse agevolmente accertabile per la conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale o per altra ragione.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 34689 del 2007

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 651

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