Cass. civ. n. 2105 del 9 giugno 1976

Testo massima n. 1


In mancanza di specifica autorizzazione del rappresentato, il rappresentante incaricato della stipulazione di un contratto non ha il potere di approvare specificamente per iscritto la clausola derogativa della competenza territoriale che sia stata inserita tra le condizioni generali predisposte dall'altro contraente; detta clausola non vincola, pertanto, il rappresentato che, agendo in giudizio per far valere le pretese sostanziali nascenti dal contratto stesso, può rivolgersi al giudice competente come per legge.

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