Cass. civ. n. 6755 del 5 maggio 2003

Testo massima n. 1


Ai fini dell'annullabilità del contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi con il rappresentato, a norma dell'art. 1394 c.c. la comunanza d'interessi fra rappresentante ed il terzo e la convivenza tra loro, specialmente quando questa sia determinata da rapporti di parentela o di coniugio, sono indizi che consentono al giudice del merito di ritenere secondo lo id quod plerumque accidit ed in concorso con altri elementi, sia il proposito del rappresentante di favorire il terzo, sia la conoscenza effettiva o quanto meno la conoscibilità di tale situazione da parte del terzo. In tal caso, la decisione del giudice di merito, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, se immune da vizi logici, è incensurabile in sede di legittimità.

Testo massima n. 2


La disposizione dell'art. 1442, quarto comma, c.c., secondo cui la parte convenuta per l'esecuzione del contratto può opporne l'annullabilità anche se è prescritta l'azione per farla valere (<em>quae temporalia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum</em>), essendo una norma di chiusura si riferisce non solo alle due ipotesi considerate nel precedente secondo comma (annullabilità dipendente da incapacità legale o da vizio del consenso), ma anche e tutti gli «altri casi» richiamati dal terzo comma e, pertanto, deve ritenersi applicabile anche nel caso di annullamento del contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi col rappresentato.

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