Cass. civ. n. 5988 del 28 febbraio 2023

Testo massima n. 1


FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE Artt. 260 e 285 della legge federale svizzera sull’esecuzione e il fallimento - Azione revocatoria - Proponibilità da parte del creditore del fallito in nome proprio e nel proprio interesse - Sussistenza - Ragioni.


Il combinato disposto degli artt. 260 e 285 della legge federale svizzera sull'esecuzione e il fallimento consente al creditore, a seguito di apposita autorizzazione, di agire in revocatoria, in nome e per conto proprio, nei confronti del fallito, vertendosi in un'ipotesi non già di sostituzione processuale ma di vera e propria cessione dei diritti della massa.

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Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 81
Cod. Civ. art. 2901

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