Cass. civ. n. 6334 del 14 dicembre 1985
Testo massima n. 1
Qualora il rappresentante nell'esercizio dei suoi poteri abbia risolto consensualmente una vendita di merci conclusa in nome e per conto del rappresentato, responsabile della mancata restituzione della somma pagata per la merce all'acquirente che l'abbia riconsegnata al rappresentante, è il rappresentato, senza che possa rilevare l'inadempimento degli obblighi del rappresentante nascenti dal mandato (mancato invio della merce ricevuta al rappresentato), attenendo essi al rapporto interno al quale il terzo rimane estraneo.