Cass. pen. n. 21816 del 28 maggio 2014
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del reato di frode in assicurazione, la nozione di "sinistro", prevista dal secondo comma dell'art. 642 c.p. si riferisce non solo all'ipotesi dell'incidente stradale ma a qualsiasi evento pregiudizievole subito dal fruitore del contratto assicurativo, che fa sorgere in capo a questi il diritto di rivalsa o al risarcimento. (Fattispecie, nella quale l'imputato, regolarmente assicurato, aveva denunciato di aver subito la - in realtà mai accaduta - rapina di un'autovettura).