Cass. civ. n. 6 del 02 gennaio 2023

Testo massima n. 1


CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Tardiva notifica del decreto - Conseguenze - Onere dell’opponente - Poteri del giudice - Differenze rispetto al procedimento per decreto ingiuntivo.


Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo regolato dalla l. n. 89 del 2001, la tardiva notifica del decreto emanato ai sensi dell'art. 3, comma 5, comporta l'inefficacia dello stesso e l'improponibilità della domanda indennitaria ex art. 5, comma 2, diversamente da quanto previsto dal sistema di cui agli artt. 633 ss. c.p.c., nell'ambito del quale, mancando un divieto di riproponibilità della domanda, l'eventuale inefficacia del decreto impone, comunque, per ragioni di economia processuale, l'esame nel merito della pretesa.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 2659 del 2017

Normativa correlata

Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 com. 5 CORTE COST.
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 com. 2 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST.

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