Cass. civ. n. 6001 del 28 febbraio 2023

Testo massima n. 1


COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Coniuge e parenti - Automatica inattendibilità - Esclusione - Fattispecie.


In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità. (In applicazione di detto principio, la S.C., ha cassato la sentenza della corte territoriale che, in tema di revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari dello straniero, aveva ritenuto inattendibile la deposizione testimoniale della moglie italiana sulla circostanza della convivenza effettiva con il ricorrente, senza dare contezza di quegli ulteriori elementi destinati a corroborare la ritenuta non credibilità della teste).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 25358 del 2015

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 247 CORTE COST.
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST.

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