Cass. civ. n. 6016 del 28 febbraio 2023

Testo massima n. 1


IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Selezioni concorsuali - Litisconsorzio necessario - Cessazione in appello - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.


La domanda di riformulazione della graduatoria, volta ad ottenere una determinata utilità (promozione, trasferimento, livello retributivo, ecc.) in esito a una procedura concorsuale, impone l'instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla selezione; tuttavia, l'originario litisconsorzio necessario cessa nel caso in cui, prima del successivo grado di giudizio, venga meno il bene della vita che aveva imposto la partecipazione di altri soggetti e, cioè quando difetti l'inscindibilità della causa per non essere più conseguibile il "petitum". (Nella specie, la S.C. ha affermato che - in conseguenza della soppressione, avvenuta nelle more del giudizio di primo grado, della struttura complessa in relazione alla quale era stata indetta la procedura selettiva - non dovevano essere necessariamente evocati in appello tutti i partecipanti al concorso).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 28766 del 2018

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 331

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