Cass. pen. n. 6017 del 09 gennaio 2024

Testo massima n. 1


REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - Estinzione del reato ex art. 167 cod. pen. - Estinzione degli altri effetti penali della condanna - Esclusione - Conseguenze in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena - Indicazione.


L'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non comporta altresì l'estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli espressamente previsti, sicché di questa deve tenersi conto, ex art. 165, comma secondo, cod. pen., anche ai fini della necessità di subordinare l'ulteriore concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 43835 del 2008

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 166 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 167 CORTE COST.

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