Cass. pen. n. 6027 del 10 gennaio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Misura cautelare reale - Accoglimento dell’appello cautelare per la ritenuta insussistenza del "fumus commissi delicti" - Ricorso per cassazione del pubblico ministero con cui è dedotta la sola sussistenza di tale requisito - Mancata prospettazione della sussistenza altresì del "periculum in mora" - Inammissibilità del ricorso per difetto di interesse - Sussistenza - Ragioni.


È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza di accoglimento, per la ritenuta insussistenza del "fumus commissi delicti", dell'appello cautelare promosso nei confronti del decreto di sequestro preventivo nel caso in cui la parte ricorrente si sia limitata a contestare il mancato riconoscimento dell'anzidetto requisito, senza nulla prospettare in ordine al "periculum in mora", posto che l'accoglimento dell'impugnativa in ordine al solo motivo dedotto non condurrebbe all'applicazione della misura reale, risultando inidoneo al conseguimento di una decisione concretamente favorevole per l'impugnante.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 13284 del 2021

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
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