Cass. civ. n. 1498 del 16 febbraio 1994

Testo massima n. 1


Perché sussista un conflitto di interessi fra rappresentante e rappresentato che possa essere influente quale causa di annullamento del contratto concluso dal primo, è necessario che il rappresentante persegua interessi propri sui personali od anche di terzi inconciliabili con quelli del rappresentato, in modo che all'utilità conseguita o conseguibile dal rappresentante per sé medesimo o per il terzo, segua o possa seguire il danno del rappresentato. Non costituiscono, pertanto, causa di annullamento per conflitto di interessi né la mera convergenza di interessi tra rappresentante e rappresentato, né l'uso malaccorto che il rappresentante faccia del potere, concludendo negozi di nulla o scarsa utilità. (Nella specie, si è escluso il suddetto conflitto di interessi nella vendita di un appartamento conclusa dal rappresentante del venditore a prezzo incongruo).

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE