Cass. civ. n. 1853 del 15 febbraio 1993
Testo massima n. 1
Gli amministratori ed i rappresentanti delle anstalten, essendo queste dotate di autonoma personalità giuridica, non possono agire in conflitto di interessi con la persona giuridica che rappresentano neppure quando l'atto sia vantaggioso per la persona fisica del fondatore di questa o di colui che, comunque, ne detiene il capitale.
Testo massima n. 2
L'<em>anstalt</em> del Liechtenstein, in quanto persona giuridica nell'ordinamento di origine, è tale anche per l'ordinamento italiano, che riconosce la personalità alle organizzazioni che ne sono dotate nell'ordinamento dello Stato al quale appartengono, non ostandovi la circostanza che, secondo la legge nazionale, l'anstalt può essere costituita anche da un solo fondatore, dato che anche nell'ordinamento italiano sono possibili strutture organizzative costituite da una sola persona, con le fondazioni; ne consegue che le anstalten, attesa la reciprocità di trattamento tra l'Italia ed il Liechtenstein, debbono essere ammesse in Italia, all'esercizio dei diritti giurisdizionali, ai sensi dell'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi